Gentile Cliente,

Ieri, 17 marzo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 18 “Cura Italia” per l’emergenza da Covid-19.

Riassumiamo quindi, le principali novità:

  • Adempimenti fiscali e contributivi scadenti dal 08/03/2020 al 31/03/2020, prorogati al 31 Maggio per le imprese, autonomi e professionisti sotto i 2 milioni di ricavi. Si potrà decidere di pagare tutto in un’unica soluzione o rateizzabile in 5 rate. (Rientrano quindi, versamenti iva, addizionali irpef ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali, premi dell’assicurazione obbligatoria…)
  • Tutti gli adempimenti tributari scadenti dal 08/03/2020 al 31/05/2020 diversi dai versamenti, prorogati al 30/06/2020 come ad esempio la dichiarazione annuale iva, che slitta quindi dal 30 Aprile al 30 Giugno. Rimangono invariati i termini per l’invio dei dati relativi alla dichiarazione precompilata (come le certificazioni uniche in scadenza il 31/03/2020)
  • La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi, previdenziali e assistenziali, alle imprese del settore turistico, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, alle ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub, in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile, vengono prorogate al 31 Maggio. Il pagamento potrà essere fatto in un’unica soluzione o sempre in 5 rate.
  • Vengono sospesi i versamenti scadenti dal 08/03/2020 al 31/05/2020 relativi a cartelle di pagamenti, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’agenzia delle entrate, avvisi di addebiti emessi dall’Inps, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30/06/2020
  • Si dovrà procedere con il versamento in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 della rata della rottamazione ter scaduta il 28/02/2020 e della rata del saldo e stralcio in scadenza il 31/03/2020
  • Con la presentazione di un’apposita dichiarazione, i compensi percepiti fino al 31/03/2020 dai soggetti con ricavi o compensi inferiori ai 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Rimangono esclusi, chi nel mese precedente ha sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate entro il 31/05/2020 e si avrà la possibilità di rateizzare in 5 rate
  • Vengono sospesi dal 08/03/2020 al 31/05/2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso e i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale
  • E’ riconosciuto a favore di imprese e professionisti un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Si attende un successivo decreto con le disposizioni attuative
  • Per gli esercenti attività d’impresa, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili in categoria C/1, tranne per le attività rimaste aperte in quanto essenziali (supermercati, farmacie….)
  • Erogazioni liberali in denaro, effettuate per il contenimento e gestione dell’emergenza COVID19, sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30% per un massimo di 30.000 euro. Per le imprese, l’importo sarà deducibile dal reddito, anche ai fini Irap
  • Viene riconosciuta una indennità una tantum, per il mese di marzo di euro 600,00 ai liberi professionisti, titolari di partita iva, lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, e ai lavoratori stagionali del settore turismo. Risultano essere esclusi dall’indennità i professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private, come ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati. E’ stato tuttavia, istituito un fondo per il reddito di ultima istanza per coprire tutti gli esclusi, compresi i professionisti iscritti agli ordini
  • Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di un’autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21/02/2020 di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.
  • Le rate dei prestiti accordarti con le banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese, sono sospese fino al 30/09/2020. La data di restituzione di prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30/09/2020 dovrà essere rinviata fino al 30 settembre. Le linee di credito accordate “sino a revoca”, e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, non possono essere revocati fino al 30 settembre. Si dovrà produrre un’autocertificazione con la quale si attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epimedia da COVID19
  • Premio di 100 euro per il mese di Marzo ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro, per chi non supera i 40.000 euro l’anno. Tale premio è esentasse, sarà rapportato ai giorni di lavoro in sede, ed erogato con la busta paga di Aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno
  • Rinvio per l’approvazione del bilancio 2019 delle società di capitali, che passa quindi da 120 giorni a 180 giorni. Pertanto la chiusura dei conti 2019, potrà essere fatta entro il 30 Giugno. E’ possibile prevedere che i soci intervengano mediante mezzi di telecomunicazione, non è necessario quindi che il presidente, segretario o notaio si trovino nello stesso luogo.
  • Cassa integrazione in deroga fino a nove settimane, per tutti i lavoratori di imprese, anche sotto i 6 dipendenti, incluso il settore agricolo. Per la cassa integrazione ordinaria, è stata introdotta una causale unica “emergenza Covid-19”, per semplificare le procedure
  • Per la legge 104, si potrà chiedere 12 giorni in più di permesso sia per il mese di Marzo che di Aprile
  • Congedi genitoriali per i figli. Per i genitori con figli minori di 12 anni l’indennità sarà di massimo 15 giorni da utilizzare tra i due genitori non contemporaneamente e sarà pari al 50% della retribuzione.  Per i genitori con figli tra i 12 e i 16 anni, sarà riconosciuto un congedo speciale non retribuito. Per chi non usufruirà dei congedi genitoriali con figli sotto i 12 anni, potrà richiedere un voucher baby-sitter, nel limite massimo di 600 euro. L’importo sale a 1.000 euro per medici, infermieri, tecnici sanitati e ricercatori.

Se hai bisogno di maggiori informazioni scrivimi all’indirizzo mail

segreteria@studiozl.it
Lavinia Ziggiotto

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