L’articolo 119 del DL Rilancio, stabilisce una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

Nel caso in cui non si optasse per la detrazione fiscale, c’è la possibilità, di optare, alternativamente, per uno sconto sul corrispettivo dovuto o per la trasformazione in credito d’imposta (art. 121)

A CHI E’ RIVOLTO?

Il bonus del 110% è rivolto a:

  • Condomini
  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni ( possono beneficiare delle detrazioni in esame per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Quindi è possibile beneficiare del bonus anche sulle seconde case)

  • Istituti autonomi case popolari (IACP), enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (solo per questa categoria il superbonus si applica anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022)

  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge n. 266/91, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le disposizioni in esame non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per quali interventi?

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. [CAPPOTTO TERMICO]
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici  per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 a pompa di calore (compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

  • Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (impianti a condensazione, a pompa di calore, impianti di microgenerazione, a collettori solari).

  • Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

  • Interventi antisismici

L’agevolazione al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del DL n.63/2013 nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei predetti interventi trainanti.

Cosa devo fare per accedere all’agevolazione?

Gli interventi effettuati devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrate mediante l’attestato di prestazione energetica [APE] ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Quando è necessario il visto di conformità?

Nel caso in cui decidessi di cedere il credito o di optare per uno sconto sul corrispettivo, dovrai richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Pertanto nel caso in cui decidessi di optare per la detrazione fiscale in 5 anni, il visto di conformità non sarà necessario.

Per ogni informazione maggiore o chiarimenti in merito contattami al numero 0444 124 0990

Lavinia Ziggiotto
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