Al giorno d’oggi si mira ad espandersi sempre più fuori dal territorio nazionale attraverso la vendita online.

Siamo convinti che aprendo un canale virtuale di vendita aumenteremo i nostri profitti così, molte aziende, si precipitano da tecnici pronti a instaurare negozi e vetrine virtuali.

Non è una cosa facile, te lo dico subito, altrimenti lo faremmo tutti, non credi?

Le difficoltà fiscali sono tante, cercherò con questo articolo di spiegarti le principali casistiche della vendita online:

Parlerò di COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO, in pratica tutto il commercio di beni materiali.

Prima di approfondire l’argomento ti dico subito che esiste il commercio elettronico diretto che tratta solo beni virtuali o erogazione di servizi pensa ad esempio ai software, alle immagini, le banche dati eccetera.

ECCO LE PRINCIPALI REGOLE DEL CEI

Le cessioni di beni nel commercio elettronico indiretto, sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura o di ricevuta fiscale, a meno che questa venga richiesta dal cliente.

Per questo consiglio sempre nel portale internet dell’E-commerce, di prevedere già i dati necessari alla fatturazione, compreso il codice fiscale.

I corrispettivi giornalieri, dovranno essere annotati giornalmente nell’apposito registro dei corrispettivi e avranno valore ai fini fiscali.

CESSIONI DI BENI A PRIVATI (B2C)

  • CESSIONE DI BENI A PRIVATI ITALIANI:

L’operazione è da considerarsi come operazione imponibile, pertanto soggetta all’applicazione dell’Iva italiana.

  • CESSIONE DI BENI A PRIVATI UE:

La cessione dei beni ad un privato UE si distingue in due opzioni, a seconda che l’ammontare dei corrispettivi dei beni venduti nel corso di un anno solare nel singolo Paese dell’UE , superi o meno una determinata soglia (tabella sotto):

  1. Nel caso in cui le operazione effettuate in un certo Paese UE non superino la soglia riportata nella tabella, in via generale l’operazione si considera effettuata in Italia, pertanto va applicata l’iva ordinaria italiana.
  2. Nel caso in cui le operazione effettuate in un certo Paese UE superino la soglia prestabilita, si applica l’iva del paese di destinazione in quanto l’operazione si considera effettuata nel Paese di arrivo. Nel caso in cui questa venga superata, la società italiana dovrà aprire una posizione Iva nel Paese di destinazione della merce e quindi applicare l’iva locale.
Austria € 35.000
Belgio € 35.000
Bulgaria BGN 70.000
Cipro € 35.000
Croazia HRK 270.000
Danimarca DKK 280.000
Estonia € 35.000
Finlandia € 35.000
Francia € 35.000
Germania € 100.000
Grecia € 35.000
Irlanda € 35.000
Italia € 35.000
Lettonia € 35.000
Lituania € 35.000
Lussemburgo € 100.000
Malta € 35.000
Paesi Bassi € 100.000
Polonia PLN 160.000
Portogallo € 35.000
Regno Unito £ 70.000
Repubblica Ceca CZK 1.140.000
Romania RON 118.000
Slovacchia € 35.000
Slovenia € 35.000
Spagna € 35.000
Svezia SEK 320.000
Ungheria HUF 8.800.000
  • CESSIONE DI BENI A PRIVATI EXTRA UE:

La cessione dei beni costituisce un’operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 lettera a.

Pertanto la società italiana dovrà emettere fattura nei confronti del soggetto privato extra UE indicando: “operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a DPR 633/72”.

La merce dovrà uscire dall’Italia tramite un spedizioniere doganale.

La società italiana dovrà conservare i documenti inerenti l’esportazione dei beni.

CESSIONI DI BENI A SOGGETTI PARTITA IVA (B2B)

  • CESSIONE DI BENI A SOGGETTI PARTITA IVA ITALIANA:

La cessione dei beni è soggetta all’obbligo di emissione della fattura, da emettere all’atto della consegna o spedizione dei beni.

  • CESSIONE DI BENI A SOGGETTI PARTITA IVA UE:

La cessione dei beni ad un soggetto partita iva UE è soggetto ai seguenti adempimenti:

  1. Verificare la partita iva del cliente se è iscritto all’archivio VIES tramite il sito apposito dell’agenzia delle entrate
  2. La società italiana dovrà emettere fattura senza applicazione dell’iva ed indicare in fattura: “Operazione non soggetta ad iva ai sensi dell’ art. 41 comma 1 lett. a. DL 331/93”. Tutta la documentazione relativa alla spedizione o al pagamento dovrà essere tenuta agli atti
  3. Si dovrà predisporre e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello Intrastat, dove si riepilogano tutte le vendite effettuate nel periodo.
  • CESSIONE DI BENI A SOGGETTI PARTITA IVA EXTRA UE:

La cessione dei beni costituisce un’operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 lettera a.

Pertanto la società italiana dovrà emettere fattura nei confronti del soggetto privato extra UE indicando: “operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a DPR 633/72”.

La merce dovrà uscire dall’Italia tramite un spedizioniere doganale;

La società italiana dovrà conservare i documenti inerenti l’esportazione dei beni.

RIASSUNTO:

PAESE DEL CLIENTE IVA NORMATIVA
Italia (P.Iva o privato) Si applica l’iva Art. 2 DPR n. 633/72
Ue (P.Iva) Non si applica l’iva Cessione intracomunitaria Art. 41, co. 1 lett a) D.L. n.331/93
Ue (privato) Iva italiana se non si supera la soglia della tabella Art. 41 co. 1 lett. b) D.L. n. 331/93 
Extra-Ue
(P.Iva o privato)
Non si applica l’iva Cessione all’esportazione Art. 8 DPR n. 633/72

ps: spero di esserti stata d’aiuto, se hai bisogno di ulteriori spiegazioni sono a tua disposizione

ciao alla prossima

Lavinia Ziggiotto

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